Lettere variazioni TASSI all'01/10/2009
Lettera ai Soci su manovra Tremonti |
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REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE |
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Art.1 |
Il presente Regolamento disciplina
la raccolta di prestiti da soci, in conformità all’art.
4 (punto 5) dello Statuto Sociale.
Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento
dell’oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi
nella Cooperativa ed in regola con il versamento delle quote
sociali e con l’adempimento di tutte le obbligazioni contratte
con la Società. Conformemente a quanto previsto dall’art.6,
comma 11, Legge 23 dicembre 2000 n°388 e dall’art.9
DLGS. 18 maggio 2001 n°228, la società potrà
inoltre raccogliere prestiti dalle persone fisiche in possesso
della qualifica di imprenditore agricolo partecipanti ad imprese
familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo,
in accomandita semplice. E’, pertanto, tassativamente
esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti
e tra il pubblico in genere, ai sensi dell’art. 11 del
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti
di attuazione.
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Art.2 |
I soci che intendono finanziare
con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l’apposito
contratto di cui al successivo articolo 4. La raccolta di prestiti
è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.
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Art.3 |
I prestiti raccolti presso ciascun
socio non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione
stabiliti dall’art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.
601 e successive modificazioni (in particolare ex art. 10, legge
31 gennaio 1992, n. 59).
La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può
superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione
C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonchè dalla Sezione III, paragrafo
2, della Circolare attuativa della Banca d’Italia, 2 dicembre
1994. L’ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di
eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l’adesione
ad uno schema di garanzia, ai sensi della sezione III, paragrafo
2.1 della Circolare della Banca d’Italia, 2 dicembre 1994)
ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere
evidenziati nella nota integrativa al bilancio.
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Art.4 |
Il contratto di prestito sociale
deve essere stipulato in forma scritta utilizzando moduli omogenei
recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste
dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca d’Italia
del 2 dicembre 1994 (obblighi di trasparenza). Il contratto
deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante
della persona giuridica socia, e dal legale rappresentante della
Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato
dal Consiglio di Amministrazione. Copia dello stesso deve essere
consegnata o recapitata al socio, a pena di nullità,
unitamente al testo del presente Regolamento.
Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole
previste dal successivo art. 11 del presente Regolamento. Al
momento della stipulazione del contratto di prestito, al socio
prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e
non trasferibile a terzi, denominato “libretto personale
nominativo di prestito sociale” (di seguito: “libretto”).
Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per
ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto,
una scheda numerata che deve recare indicazione di nome, cognome,
data e luogo di nascita, domicilio o residenza, numero d’iscrizione
a Libro Soci, e su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni
effettuate dal socio. Nessuna operazione di versamento o prelievo
può essere effettuata senza la presentazione del libretto,
anche al fine della relativa annotazione: sul libretto dovranno
essere altresì annotati gli addebitamenti delle eventuali
spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima
presentazione. Resta escluso, per l’utilizzo delle disponibilità,
il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.
La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi
alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione
a terzi.
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Art.5 |
Ferma restando la non trasferibilità
del libretto nominativo e la titolarità del rapporto
di prestito, il socio prestatore può delegare un terzo
ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o
prelievo con esclusione dell’apertura e della chiusura
del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale
modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto
conservato presso la Cooperativa.
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Art.6 |
La Cooperativa ha il diritto
di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento,
per l’effettuazione di eventuali verifiche contabili.
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Art.7 |
In caso di smarrimento, sottrazione
o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne
immediata denuncia all’Autorità competente e darne
immediata comunicazione alla Cooperativa. Tale denuncia dovrà
contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento
smarrito e stabilire le circostanze della perdita.
In questi casi la Cooperativa sospenderà l’operatività
del documento per effettuare gli opportuni controlli. Su esplicita
richiesta scritta dal socio, la Cooperativa rilascerà
il duplicato del predetto documento con la dicitura “duplicato”.
All’atto della consegna del duplicato il socio rilascerà
una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito
non ha più valore e che la Cooperativa è liberata
da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione
del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta
anche da tutti gli eventuali delegati.
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Art.8 |
In qualsiasi momento il socio
può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso
parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste
dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le
quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo
art. 11. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di
due giorni dal momento della richiesta del socio. E’ tuttavia
facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente
alla richiesta.
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Art.9 |
I versamenti possono essere
fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con
assegni. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati
salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno
considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.
La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti
e/o assegni bancari. Per le operazioni di deposito o prelevamento
non verrà addebitata al socio alcuna spesa.
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Art.10 |
In caso di recesso, esclusione
o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla
data di interruzione del rapporto sociale o del decesso: da
tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e
sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio
defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno
del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante
a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti
in materia di successione. Contestualmente all’interruzione
del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità
della delega di cui all’articolo 5 del presente regolamento,
conformemente al disposto dell’art. 1396 Cod. Civ..
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Art.11 |
Il tasso di interesse da corrispondere
al socio prestatore, verrà deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, fermo restando comunque il limite massimo stabilito
dal precedente art. 3, ai fini del mantenimento dei requisiti
agevolativi fiscali. Tale tasso di riferimento potrà
essere aumentato fino al 1% per i prestiti sottoposti a vincolo
temporale nel rimborso per un periodo di almeno 12 mesi.
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Art.12 |
In caso di variazioni del tasso
di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole
al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso con
lettera spedita presso il domicilio indicato nel Libro Soci
oppure nella scheda di cui al precedente art. 4. Entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione, il socio ha diritto di
recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere
in sede di liquidazione l’applicazione delle condizioni
precedentemente applicate.
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Art.13 |
Le somme depositate producono
interessi con valuta del giorno di deposito, se il versamento
avviene in contanti, e fino al giorno del prelevamento. Sui
versamenti effettuati tramite assegni si applica la valuta di
1 giorno.
Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di
ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accreditamento
sul conto di prestito il 1° gennaio successivo. Se per effetto
di tale accreditamento degli interessi, il saldo venisse a superare
il limite consentito come indicato dal precedente articolo 3,
l’eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata
al socio.
Nel caso di estinzione del prestito in corso d’anno, gli
interessi verranno liquidati al giorno stesso della chiusura.
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Art.14 |
La Cooperativa provvede per
iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale,
ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni
effettuate, sui tassi e sulle spese praticati, sui saldi per
valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione
del rapporto.
Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente
comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello
stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine
di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nessuna
spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste
dal presente articolo ovvero dal precedente art. 12.
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Art.15 |
La Cooperativa non è
iscritta all’albo delle Aziende di Credito. Essa aderisce
al Regolamento contenente le disposizioni sulla raccolta del
prestito sociale adottato dall’Assemblea della Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue (deliberazione del 21 gennaio 1994).
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Art.16 |
La cooperativa possiede i requisiti
per l’iscrizione nell’Albo delle cooperative a mutualità
prevalente tenuto dal Ministero delle Attività Produttive.
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Art.17 |
Il presente Regolamento ed i
fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni
sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione
del prestito e sulle spese, previsti dal paragrafo 3.1 della
Circolare della Banca d’Italia del 2 dicembre 1994, sono
messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua
la raccolta.
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Art.18 |
Per tutto quanto non previsto
dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti
in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R.
del 3 marzo 1994 e nella Circolare della Banca d’Italia
del 2 dicembre 1994.
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| Approvato nell’Assemblea
Generale dei Soci del 22/05/2009 |
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